Lo statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “PARTITO LIBERALCONSERVATORE”
ART. 1 E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e della legislazione vigente, un’associazione non riconosciuta culturale e politica senza fini di lucro denominata Partito Liberalconservatore, di seguito denominata Associazione.
ART. 2 La sede legale dell’Associazione è in Como, via Magenta, 21.
L’ associazione è regolata dal presente Statuto e dalle norme vigenti in materia di associazione.
ART. 3 L’ Associazione ha durata illimitata.
ART. 4 L’ Associazione ha un simbolo costituito da due cerchi BLU concentrici tra i quali è riportata in ROSSO con contorno BLU la dicitura PARTITO LIBERALCONSERVATORE. All’ interno del cerchio più piccolo è raffigurata la testa di un lupo stilizzata con i colori della bandiera italiana ed è apposta nella parte bassa la scritta PRIMA L’ITALIA. L’Associazione potrà utilizzare il proprio simbolo in dimensioni diverse secondo l’uso che farà di esso. Il simbolo è patrimonio dell’Associazione.
ART. 5 L’ Associazione Partito Liberalconservatore mediante attività di contenuto politico e culturale esplicitamente ispirata ai principi guida del liberalismo classico, intende difendere i diritti naturali inviolabili della persona come la libertà, che non può essere concessa, promuovere e sviluppare tali ideali nel territorio italiano ed estero.
ART. 6 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà collaborare o federarsi a qualsiasi altro organismo, associazione o lista elettorale similare con i quali ritenga opportuno collegarsi per affinità ideologiche e politiche.
ART. 7 Nell’ Associazione si distinguono i soci fondatori, i soci sotenitori e i soci ordinari. Sono soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo allegato al presente Statuto. Sono soci sostenitori coloro che condividendo le finalità statutarie intendono sostenere il Partito con un contributo volontario pari ad un minimo di 100 euro o multiplo di esso. Lo status di socio sostenitore è indipendente dall’ adesione al Partito stesso. Il numero dei soci è illimitato.
ART. 8 Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il 18° anno d’ età e che goda dei diritti civili può essere ammesso come socio. Per essere ammesso come socio deve essere presentata domanda all’ ufficio di segreteria nazionale contenente il nominativo di un socio presentatore versando la quota prevista per l’anno in corso. I rinnovi devono essere inviati all’ ufficio di cui sopra entro fine febbraio pena l’impossibilità di votare alle assemblee dell’anno in corso. La richiesta di adesione se non respinta entro 15 giorni dalla richiesta si intende accolta. Il diritto di voto si acquisisce dopo il trentesimo giorno dal versamento.
Ogni socio si impegna a rispettare il presente statuto e ad agire per realizzarlo. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri ed in particolare quello di essere informati su tutte le decisioni del gruppo dirigente e di fare proposte utili alla realizzazione dei principi ispiratori dell’associazione, secondo le proprie attitudini e disponibilità e quello di sostenere e condividere gli scopi dell’associazione. Qualsiasi socio che compia azioni contrarie allo scopo associativo o crei col suo comportamento dissidi e disordini all’ interno o mirate solo al vantaggio personale, può essere escluso dall’ associazione con un provvedimento congiunto del Presidente e del Segretario.
ART. 9 L’ Associazione può decidere con maggioranza semplice dei membri del Consiglio Direttivo di candidarsi come Lista elettorale in occasione di elezioni di qualsiasi natura e di autorizzare l’uso del simbolo che sarà concesso al Presidente del Circolo territoriale di riferimento rispettivamente comunale, provinciale, regionale in maniera disgiunta dal Presidente o dal Segretario. Nel caso di elezioni politiche nazionali ed europee l’uso del simbolo è direttamente affidato al Presidente o al Segretario. In qualsiasi caso il socio che si candidi o faccia campagna elettorale per una lista o partito avverso ai principi fondanti dell’Associazione ‘’Partito Liberalconservatore’’ sarà espulso con provvedimento d’ urgenza inappellabile.
ART. 10 Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario politico, il Tesoriere, il Presidente onorario, i Presidenti dei Circoli territoriali, il Collegio dei Probiviri, il Comitato Scientifico. Tutte le cariche hanno durata quinquennale e possono essere rielette.
ART. 11 L’ assemblea dei soci deve svolgersi almeno due volte all’ anno. Ogni assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti aventi diritto. Non sono ammessi voti per delega né per corrispondenza. Ogni decisione è valida se presa a maggioranza semplice. Per le modifiche statutarie è necessaria una maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci in regola con l’iscrizione dell’anno in corso, mentre per sciogliere l’Associazione e nominare i liquidatori è necessaria una maggioranza più qualificata pari ai 3/4 dei soci in regola con l’iscrizione in corso. L’ Assemblea elegge il Presidente e il Segretario politico congiuntamente con voto segreto alla presenza di più candidati o per acclamazione se i candidati sono unici. I candidati alla carica di Presidente e Segretario vengono eletti presentando una mozione politica collegata ad una lista contenente l’elenco dei membri del Consiglio Direttivo composta da un minimo di 3 a un massimo di 15 membri e sottoscritta da almeno 1/10 dei soci aventi diritto. Le candidature congiunte del Presidente e del Segretario politico devono essere presentate entro 10 giorni dalla data prevista per l’Assemblea. Nel caso si renda necessario, per materie aventi carattere d’ urgenza di qualsiasi sua natura, può essere richiesta al Presidente un’Assemblea straordinaria dalla metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo a cui partecipano oltre ai membri del Consiglio Direttivo anche i Presidenti regionali dei Circoli con diritto di voto. Il Presidente decide in merito col parere favorevole del Segretario politico entro 10 giorni dalla richiesta valutando gli estremi dell’urgenza stessa.
ART. 12 Il Consiglio Direttivo determina gli indirizzi e gli obiettivi generali dell’Associazione. E’ composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri. I soci fondatori ne fanno parte di diritto. Elegge al proprio interno il Vicepresidente ed il Tesoriere su indicazione del Presidente e determina la quota associativa. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l’atto costitutivo. Tutte le cariche sono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che ne fa parte di diritto, in condivisione col Segretario ogni qualvolta che si renda necessario in presenza o in videoconferenza. In sua vece può essere convocato dal Vice-Presidente, in mancanza anche di questi, dal componente più anziano. In caso di mancata convocazione può autoconvocarsi con i 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo e presieduto da uno dei membri presenti. Il Segretario, il Vicepresidente, il Tesoriere sono membri di diritto del Consiglio Direttivo. Il Presidente onorario, il Presidente del Collegio dei Probiviri e il Presidente del Comitato Scientifico sono membri permanenti del Consiglio Direttivo con diritto di parola. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice qualunque sia il numero degli intervenuti. Il Presidente o il Segretario possono nominare eventuali altri membri mancanti al raggiungimento del numero massimo previsto del Consiglio Direttivo eletto alla prima Assemblea costituente e decidere la cooptazione di uno o più membri aggiuntivi al Consiglio Direttivo per un massimo di 1/5 dei membri massimi previsti. La convocazione della riunione del Consiglio Direttivo è fatta mediante e-mail, pec o raccomandata a.r. spedita ai Consiglieri almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
ART. 13 Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l’uso della firma sociale. Viene eletto in maniera congiunta col Segretario politico, indica il vice Presidente e il Tesoriere di sua fiducia e li sottopone al voto del Consiglio Direttivo che si esprime a maggioranza semplice. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo.
ART. 14 Il Vicepresidente viene indicato dal Presidente e approvato a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo, rappresenta il Presidente in funzioni delegate dallo stesso e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento, per dimissioni o esclusione. In caso di dimissioni o esclusioni del Presidente tale funzione potrà essere svolta per un periodo massimo di 90 giorni entro i quali dovrà essere convocata dallo stesso un’assemblea straordinaria dei soci aventi diritto per l’elezione del nuovo Presidente.
ART. 15 Il Segretario politico è responsabile dell’azione politica e avrà il compito di dare attuazione alle delibere del Consiglio direttivo. Il Segretario nomina i responsabili nazionali: stampa e comunicazioni, organizzazione, donne e giovani, utili al funzionamento dell’Associazione medesima. I responsabili a loro volta possono avvalersi di altri due collaboratori d’ ufficio condivisi col segretario medesimo. Il loro mandato è legato esclusivamente al rapporto di fiducia tra essi e il segretario stesso. I quattro responsabili di settore costituiscono con il segretario l’ufficio di segreteria a cui possono partecipare il Presidente e il Vicepresidente. La funzione dei responsabili di cui sopra può essere svolta ad interim da un altro dirigente del Consiglio Direttivo fino all’individuazione del responsabile idoneo a ricoprire tale funzione. Il Segretario viene eletto in maniera congiunta col Presidente nazionale.
ART. 16 Il Tesoriere viene indicato dal Presidente e approvato dal Consiglio direttivo così come il vice Presidente e resta in carica fino all’ elezione del suo successore che avviene al termine del mandato del Presidente. Il Tesoriere ha la responsabilità amministrativa dell’Associazione per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. Cura l’amministrazione e ha la responsabilità della gestione economica secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo che informa periodicamente sull’ andamento economico finanziario e patrimoniale. Entro il 30 giugno di ogni anno il Tesoriere pubblica il Bilancio dell’Associazione approvato dal Consiglio Direttivo.
ART. 17 Il Presidente onorario, che può essere proposto da uno o più membri del Consiglio Direttivo, viene eletto a maggioranza semplice in occasione della prima assemblea dei soci aventi diritto e può essere scelto anche tra i soci fondatori stessi.
ART. 18 I Presidenti dei Circoli sono eletti dalle assemblee dei circoli territoriali composti da almeno 10 soci e autorizzate dal Consiglio Direttivo. I componenti dei Circoli eleggono democraticamente a maggioranza semplice al proprio interno il Presidente del Circolo ed inviano il verbale all’ ufficio di segreteria nazionale. I Circoli possono svolgere la loro attività anche on-line. I Circoli sono la struttura di base dell’Associazione. Tutti i membri dei Circoli territoriali devono essere residenti o domiciliati nel territorio corrispondente al Circolo stesso. I Presidenti dei Circoli territoriali eleggono a loro volta i Presidenti regionali i quali partecipano con diritto di voto alle Assemblee straordinarie.
ART. 19 Il Collegio dei Probiviri è l’organo di Controllo e di Garanzia ed è composto da 3 membri scelti dal Consiglio Direttivo su indicazione congiunta del Presidente e del Segretario politico. Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno il Presidente del Collegio. Vigila sull’ osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto di corretta amministrazione. Può procedere ad atti d’ ispezione e di controllo sulle attività sociali o ammnistrative dell’Associazione.
ART. 20 Il Comitato Scientifico è l’organo di consultazione culturale e scientifica dell’Associazione. E’ composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri indicati dal Presidente in condivisione col Segretario e approvati con maggioranza semplice del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno il Presidente che lo rappresenta nel Consiglio Direttivo.
ART. 21 L’ Associazione nei 30 giorni precedenti della convocazione delle Assemblee elettive degli organismi dirigenti provinciali, regionali e nazionali dovrà redigere al proprio interno, dando mandato ad una apposita commissione organizzativa decisa dal Consiglio Direttivo, un regolamento assembleare.
ART. 22 Il patrimonio dell’Associazione Partito Liberalconservatore è costituito dalle quote associative, da riserve costituite da avanzi di bilancio e da ogni altra donazione, erogazione, lascito, contributo e sovvenzione di qualsiasi natura nei termini delle leggi in materia. Sono altresì patrimonio intellettuale dell’Associazione tutti gli strumenti di comunicazione e di marketing come il sito web, blog, podcast, social, canali you-tube e app e qualsiasi altro strumento mediatico. I soci non hanno alcuna responsabilità patrimoniale oltre all’importo delle rispettive quote. Pertanto l’assemblea non potrà deliberare ulteriori esborsi a loro carico.
ART. 23 In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà devoluto a enti morali, di volontariato od associazioni che si occupano della difesa dell’ambiente, degli animali e del patrimonio artistico nazionale.
ART.24 Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni di legge in materia nonché ai principi generali dell’ordinamento.
Note transitorie:
il primo consiglio direttivo corrisponde ai soci fondatori.
Per il primo semestre del 2023 non saranno versate quote associative. Le stesse partiranno dal secondo semestre del 2023 nella misura che sarà decisa dal Consiglio Direttivo.